Secondo quanto previsto all'art. 70 disp. att. c.c., le infrazioni al Regolamento di Condominio possono — nel caso non siano già previste all'interno del Regolamento stesso — essere deliberate in assemblea con la maggioranza degli intervenuti rappresentanti almeno 500 millesimi, durante la discussione di un punto all'ordine del giorno dedicato.
Gli importi delle sanzioni#
Può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200,00 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800,00.
La somma versata dal Condòmino che non osserva la clausola regolamentare viene devoluta al fondo di cui il Condominio dispone per le spese ordinarie.
Quando può essere applicata la sanzione#
Perché la sanzione possa essere applicata, l'infrazione deve essere commessa successivamente alla delibera assembleare che la introduce.
Nonostante la competenza nell'irrogare sanzioni spetti all'assemblea, la norma non indica chiaramente quali siano le modalità di accertamento della violazione. Per evitare eventuali contestazioni, è buona norma allegare elementi documentali al verbale di accertamento della sanzione (a titolo esemplificativo, un rilievo fotografico).
A chi si applicano le sanzioni#
La recente giurisprudenza ritiene che destinatari delle sanzioni possano essere solo i Sigg. Condòmini proprietari o usufruttuari e non i conduttori (inquilini), in quanto questi ultimi sono di fatto soggetti estranei al Condominio come ente giuridico.
Fonti e riferimenti normativi#
- Legge 11 dicembre 2012, n. 220 — testo vigente dell'art. 70 disp. att. c.c. — Gazzetta Ufficiale
- Codice Civile — artt. 1136 e 1138 — Normattiva, portale della legge vigente
Contenuto a carattere divulgativo, aggiornato a luglio 2026: non sostituisce il testo normativo né una consulenza sul caso concreto. Per la situazione del tuo Condominio contattaci.
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