La "Direttiva Macchine" (2006/42/CE) è stata recepita dallo Stato italiano con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, che disciplina di fatto tutte le macchine fisse e mobili.
Il Condominio risulta particolarmente interessato da tale normativa, in quanto il cancello automatico è una realtà presente nelle parti comuni di moltissimi stabili su tutto il territorio nazionale.
Il D.lgs. 17/2010 impone all'installatore la marchiatura CE, i controlli periodici e la manutenzione sul cancello automatico, per garantirne il buon funzionamento generale e per valutare la presenza di problemi o potenziali rischi per la salute.
Secondo quanto descritto dalla normativa, il proprietario del cancello automatico — nel caso analizzato, quindi, il Condominio — deve compiere tutti gli "atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio": ne consegue che anche la manutenzione e le verifiche sulle macchine sono di competenza del Condominio stesso.
Manutenzione dei cancelli automatici: quando e come farla#
La manutenzione del cancello automatico deve interessare tutte le parti della macchina e in particolar modo quelle che possono generare rischi per la salute.
L'amministratore di condominio è tenuto a programmare la manutenzione e i controlli delle macchine condominiali. La normativa non fissa una cadenza uguale per tutti: la periodicità è quella indicata dal fabbricante nel manuale d'uso e manutenzione e definita dall'installatore in funzione del tipo di automazione e dell'intensità di utilizzo. Un cancello di un piccolo condominio, con poche manovre al giorno, richiede controlli meno ravvicinati di un accesso carraio soggetto a traffico intenso: nella pratica gli intervalli vanno comunemente da uno a due anni. Tutti gli interventi devono essere effettuati da tecnici specializzati, che possono rilasciare la documentazione al termine del lavoro, aggiornando il fascicolo tecnico del cancello con eventuali modifiche di componentistica.
Il controllo deve sempre iniziare con l'esame del fascicolo della macchina, in cui devono essere presenti tutti i documenti che provano la conformità alle norme vigenti e dove devono essere riportati tutti gli interventi ordinari e straordinari eseguiti. Una volta verificata la documentazione, il tecnico deve visionare tutte le parti della macchina per accertarsi che non vi siano danni o irregolarità ed eventualmente provvedere a riparazioni o sostituzioni di parti.
Fonti e riferimenti normativi#
- D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 — Attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine — Gazzetta Ufficiale
- Regolamento (UE) 2023/1230 — abroga la direttiva 2006/42/CE, applicabile dal 20 gennaio 2027 — EUR-Lex, diritto dell'Unione europea
- Codice Civile — art. 1130 (attribuzioni dell'amministratore) — Normattiva, portale della legge vigente
Contenuto a carattere divulgativo, aggiornato a luglio 2026: non sostituisce il testo normativo né una consulenza sul caso concreto. Per la situazione del tuo Condominio contattaci.
Continua a leggere
Le normative antincendio
D.P.R. 151/2011 e SCIA Antincendio: categorie di rischio, iter e obblighi dell'amministratore.
Leggi la guidaLa potabilità dell'acqua
D.lgs. 18/2023: il Condominio risponde della qualità dell'acqua fino ai rubinetti.
Leggi la guidaEmergenze in condominio
Gas, acqua, black-out, ascensore bloccato: i numeri di pronto intervento attivi 24/7.
Leggi la guidaContattaci: valuteremo insieme la situazione del tuo condominio.