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Guida

Le normative antincendio in condominio

Il D.P.R. 151/2011 e la SCIA Antincendio: classificazione delle attività per livello di rischio, iter procedurali, validità e obblighi dell'amministratore.

Ultimo aggiornamento:

Il D.P.R. 151/2011: regolamento dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi#

Il 7 ottobre 2011 è entrato in vigore il D.P.R. 151/2011, che ha introdotto significative modifiche riguardanti le normative antincendio delle attività; tra i soggetti interessati è presente anche l'ente giuridico condominio.

Le nuove norme non alterano le regole tecniche a cui gli edifici devono sottostare né, di conseguenza, le opere di adeguamento antincendio eventualmente necessarie, bensì introducono nuovi criteri procedurali per la presentazione della SCIA Antincendio, che sostituisce il precedente Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.).

Le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco presenti in Condominio vengono classificate in 3 categorie in funzione del livello di rischio (basso, medio o alto), per ciascuna delle quali è previsto un differente iter procedurale. I criteri di classificazione sono cambiati rispetto al passato:

  • Autorimesse: a differenza di quanto previsto dal D.M. 16 febbraio 1982, il criterio non è più basato sul numero di posti auto (in precedenza erano soggette a C.P.I. le autorimesse con più di 9 posti) bensì sulla superficie complessiva coperta.
  • Altezza: viene introdotto il concetto di "altezza antincendio", che sostituisce l'"altezza di gronda" per la classificazione degli edifici destinati ad abitazione civile. È definita come l'altezza dell'ultimo piano abitabile maggiorata di un metro, misurata a partire dalla zona carrabile più bassa adiacente al fabbricato.
  • Centrali termiche: la classificazione viene ora eseguita in base alla potenzialità espressa in kW.

Categoria A — rischio basso#

Vengono considerate "a rischio basso" le seguenti attività:

  • centrali termiche con potenzialità compresa tra 116 e 350 kW (attività 74/A del D.P.R. 151/2011, ex attività 91 del D.M. 16 febbraio 1982);
  • autorimesse con superficie complessiva coperta compresa tra 300 e 1000 m² (attività 75/A, ex attività 92);
  • edifici destinati a civile abitazione con altezza antincendio compresa tra 24 e 32 metri (attività 77/A, ex attività 94 e 95).

Per le attività a basso rischio l'iter procedurale è il seguente: predisposizione del progetto di adeguamento alla normativa antincendio firmato da professionista abilitato ai sensi della Legge 818/1984; adeguamento dell'edificio alle disposizioni progettuali; acquisizione di tutte le documentazioni e certificazioni attestanti la regolarità del fabbricato; presentazione della SCIA antincendio corredata di progetto, documentazioni e certificazioni.

Categoria B — rischio medio#

Vengono considerate "a rischio medio" le seguenti attività:

  • centrali termiche con potenzialità compresa tra 350 e 700 kW (attività 74/B);
  • autorimesse con superficie complessiva coperta compresa tra 1000 e 3000 m² (attività 75/B);
  • edifici destinati a civile abitazione con altezza antincendio compresa tra 32 e 54 metri (attività 77/B).

L'iter procedurale è il medesimo del rischio basso, con l'aggiunta dell'obbligo di richiesta di valutazione ai fini antincendio ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011 (ex richiesta di Parere di Conformità Antincendio).

Per le attività a rischio basso e medio i sopralluoghi dei funzionari dei Vigili del Fuoco sono previsti a campione entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA; il timbro di protocollo della SCIA vale come autorizzazione all'esercizio dell'attività secondo il criterio del silenzio-assenso.

Categoria C — rischio alto#

Vengono infine considerate "a rischio alto" le seguenti attività:

  • centrali termiche con potenzialità superiore a 700 kW (attività 74/C);
  • autorimesse con superficie complessiva coperta superiore a 3000 m² (attività 75/C);
  • edifici destinati a civile abitazione con altezza antincendio superiore a 54 metri (attività 77/C).

L'iter procedurale è analogo a quello delle attività a rischio medio, ma è sempre previsto il sopralluogo entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA da parte dei funzionari del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco: non vale quindi il criterio del silenzio-assenso.

Validità e rinnovo della SCIA#

Come in precedenza per il C.P.I., anche la SCIA Antincendio deve essere rinnovata periodicamente. Fermo restando che per i C.P.I. in corso di validità al 07/10/2011 la scadenza rimane quella indicata sui certificati, il periodo di validità della SCIA varia secondo il seguente criterio:

  • centrali termiche: validità estesa da 3 a 5 anni;
  • autorimesse: validità estesa da 3 a 5 anni;
  • fabbricati di civile abitazione con altezza antincendio maggiore di 24 m: validità estesa da 6 a 10 anni.
Obbligo dell'amministratore condominiale è richiedere il rilascio/rinnovo della SCIA Antincendio mantenendo in efficienza attività e impianti, senza modificazioni rispetto alla situazione che ha consentito il rilascio della certificazione. Il mancato rispetto di tali obblighi comporta sanzioni sia penali che amministrative, oltre al blocco delle attività interessate (fermo della centrale termica o blocco dell'uso dell'autorimessa), che può essere disposto anche con ordinanza prefettizia o sindacale.

Qui potete scaricare il testo integrale del D.P.R. 151/2011 in PDF.

Fonti e riferimenti normativi#

Contenuto a carattere divulgativo, aggiornato a luglio 2026: non sostituisce il testo normativo né una consulenza sul caso concreto. Per la situazione del tuo Condominio contattaci.

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